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Lo sconto per addetto si può «pesare»

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Lunedí 02 Agosto 2010

PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli
Massimo Sirri
Riccardo Zavatta
I soggetti che, essendo organizzati, non sono ammessi all'esonero Irap hanno comunque l'opportunità di fruire delle deduzioni. Non sempre, però, è facile orientarsi tra le tipologie di benefici esistenti. Il modello Irap 2010 prevede un quadro apposito (denominato IS) per le deduzioni concesse ai contribuenti dall'articolo 11 del Dlgs 446/97, tra cui spicca quella del «cuneo fiscale». Occorre però prestare attenzione al fatto che altre deduzioni sono presenti in altre parti del modello Irap, problema a cui si aggiunge il venir meno, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, della deduzione legata all'incremento della base occupazionale, ivi compresa la maggiorazione per le zone svantaggiate del territorio nazionale, prevista dall'articolo 11, commi da 4-quater a 4-sexies, del Dlgs 446/97.
Il riferimento
Oltre a prevedere altri prospetti, il quadro IS del modello Irap è destinato a contenere, per tutti i soggetti passivi a esclusione degli enti e amministrazioni pubbliche e di imprese operanti in particolari settori economici, i dati riguardanti la deduzione finalizzata a ridurre il «cuneo fiscale», riconoscendo ai contribuenti la deducibilità ai fini del tributo regionale:
- di un importo forfettario pari a 4.600 euro su base annua per ogni lavoratore impiegato nel periodo d'imposta, che sale a 9.200 euro (integralmente nei limiti del de minimis: circolare 38/E/2010), sempre su base annua, se l'impiego è avvenuto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- dell'intero importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, anche se destinati ai fondi di previdenza complementare, determinati secondo il principio di competenza per le imprese, di cassa per i lavoratori autonomi.
Tali deduzioni non si applicano ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto (risoluzione 132/E/2008) e ai rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato destinato a strutture produttive nazionali. In caso di distacco, le deduzioni spettano all'azienda distaccataria (risoluzione 235/E/2008), soluzione che si ritiene valida anche in caso di lavoro interinale.
Ammontare intero
Si deduce ai fini Irap l'intero importo dei contributi destinati ad assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (come Inail, Ipsema, Enpaia), sempre per competenza con riferimento alle imprese e per cassa da parte dei professionisti. Sono compresi i contributi riguardanti la posizione personale del contribuente, quella degli amministratori e dei collaboratori familiari (risoluzione 99/E/2008).
Dal valore della produzione si deducono integralmente anche le spese sostenute nel periodo d'imposta relativamente agli apprendisti, ai contratti di formazione e lavoro e di inserimento, ai disabili e al personale (non solo dipendente) addetto alla ricerca di base, a quella applicata e allo sviluppo. In quest'ultimo caso l'effettività dei costi sostenuti deve essere attestata dal soggetto incaricato del controllo contabile o, in mancanza, da uno dei soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettera a, n. 5) del decreto Irap.
Le cautele
Ci sono due regole che i soggetti passivi sono tenuti a seguire sulle deduzioni Irap:
ele deduzioni collegate alla presenza di personale dipendente non possono, per ciascun addetto, essere fruite per un ammontare superiore all'ammontare della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
roccorre rispettare l'alternatività statuita, a livello di singolo lavoratore, tra il bonus da “cuneo fiscale” e le deduzioni relative agli apprendisti, i contratti di formazione e lavoro, i disabili, nonché quella forfettaria dei 1.850 euro per addetto (si veda l'articolo in basso). Nulla vieta (e anzi è la normalità) che per alcuni dipendenti sia più conveniente adottare una certa tipologia di deduzioni piuttosto che un'altra, ma a livello di singolo addetto le istruzioni del quadro IS aiutano al rispetto delle regole di alternatività delle deduzioni imposte dal legislatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
www.ilsole24ore.com/
norme/documenti
La circolare 38/E/2010,
le risoluzioni 99/E/2008 e 235/E/2008

Lunedí 02 Agosto 2010
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